Art. 5.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall'articolo 2, l'assegnazione in favore dell'ISTAT di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è integrata di 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Per gli anni successivi al 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.